Il premier Conte firma il nuovo Dcpm: sì al pubblico negli stadi per eventi sportivi minori

VeronaSera

Le misure contenute nel nuovo provvedimento saranno in vigore fino al 7 settembre 2020

Nel Dpcm del 7 agosto 2020 vengono prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Sars-CoV-2. Confermate quindi le regole precauzionali di base come l'utilizzo obbligatorio delle mascherine al chiuso (tranne che per i bimbi fino a 6 anni) e il rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro.

Nel nuovo Dpcm firmato quest'oggi, le misure già vigenti vengono in prevalenza confermate. Come da inizio emergenza, i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

Tra le principali novità contenute nel documento vi è l'accesso per il pubblico a «singoli eventi sportivi di minore entità», così come indicato dal comma e) dell'art. 1 del Dpcm: «A decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1.000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1.000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia autonoma può sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell’evento».

Il successivo comma f) dell'Art. 1 chiarisce però che «gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera».

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